Garlasco, ma non solo. Dal Garante privacy fermo richiamo ai media

17 Maggio 2026

Garlasco, ma non solo. Dal Garante privacy fermo richiamo ai media

di Pino Nano

L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati

Il Garante della privacy Pasquale Stanzione rinnova il fermo richiamo ai media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle Regole deontologiche dei giornalisti, oltreché delle garanzie costituzionali.

Per Il Garante privacy “La presenza, su una piattaforma televisiva online, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Stasi e il suo avvocato difensore, vietate dal Codice di procedura penale, è stata stigmatizzata nelle scorse ore anche dall’Unione delle Camere penali italiane. Con riferimento ai fatti di Garlasco, si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e suscettibile di travalicare il necessario rispetto della persona e della sua dignità. Si tratta di un limite che deve essere garantito non soltanto alla vittima e ai suoi familiari, ma anche agli indagati e a tutte le persone che, a vario titolo, risultino coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica”.

L’Autorità -si legge in una nota ufficiale dello stesso Garante- “continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati, e si riserva di intervenire ulteriormente rispetto alle istruttorie già aperte, anche nei confronti di eventuali utilizzatori di contenuti acquisiti o diffusi illecitamente”.

Ma il Garante ricorda anche con grande fermezza che anche “la riproduzione, la condivisione o l’ulteriore diffusione di contenuti acquisiti in modo illecito può integrare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali”.

Il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce insomma che l’utilizzo di servizi che consentono di generare e condividere contenuti a partire da immagini o voci reali, arrivando anche a “spogliare” persone senza il loro consenso, possono determinare, oltre a possibili fattispecie di reato, gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie, previste dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

Già a dicembre 2025 l’Autorità ha adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti degli utilizzatori di servizi basati sull’intelligenza artificiale, come Grok, ChatGPT e Clothoff – quest’ultima piattaforma già destinataria di un provvedimento di blocco nell’ottobre 2025 – e altri servizi analoghi disponibili online.

L’Autorità, come segnalato in più occasioni, ribadisce la necessità di poter intervenire per interdire il collegamento dall’Italia a tali piattaforme di servizi.

Un potere di questo tipo -sottolinea una nota ufficiale dell’Autority- permetterebbe di bloccare con tempestività la “catena virale” delle condivisioni e la diffusione incontrollata di dati e materiali dannosi.

Il principio è dunque sacro e il Garante non usa nessuna mediazione nel riaffermarlo: “La rapidità dell’intervento è fondamentale quando sono in gioco diritti fondamentali, come la protezione dei dati personali: una violazione in questo ambito può provocare danni gravi e spesso irreversibili”.

Chi è il Garante per la protezione dei dati personali e quali sono i suoi compiti?

Il Garante per la protezione dei dati personali o Garante della Privacy è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy n°675/1996, in seguito sostituita dal D.Lgs. 196/2003, con lo scopo di assicurare e tutelare il trattamento dei dati personali e di garantire il rispetto della dignità della persona. Tale organo è composto da quattro membri eletti dal Parlamento che possono rimanere in carica per un massimo di 7 anni.

L’articolo 154 del D.Lgs. 196/2003 individua tra i diversi compiti del Garante quelli di:

controllare che i trattamenti dei dati personali siano effettuati nel rispetto delle norme di legge;

ricevere ed esaminare ricorsi, reclami e segnalazioni;

vietare i trattamenti illeciti o non corretti e, se necessario, disporne il blocco;

promuovere la conoscenza della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

erogare eventuali sanzioni amministrative e penali.

Nei casi in cui ci sia una violazione della privacy o una violazione dei diritti della persona, prima contattare il Garante, è necessario presentare istanza al responsabile o al titolare del trattamento dei nostri dati. L’interessato, trascorsi 30 giorni dall’invio, può rivolgersi al Garante se non ha ottenuto risposta o essa non è soddisfacente.

L’istanza può essere presentata direttamente al Garante senza prima rivolgersi al titolare solo quando il passare del termine sopra indicato provocherebbe un pregiudizio imminente e irreparabile, che deve essere provato.

Il Garante può essere contattato presentando una segnalazione, un reclamo, un ricorso.

La segnalazione: gratuita e senza particolari formalità. È necessario fornire tutti gli elementi utili per una eventuale intervento.

Il reclamo: può essere presentato solo utilizzando il modello e le istruzioni del Garante. È obbligatorio il pagamento dei diritti di segreteria.

Il ricorso: ha effetti giuridici e deve contenere tutti gli elementi indicati nell’art. 147 del Codice della Privacy con firma autenticata. È obbligatorio il pagamento dei diritti di segreteria e il Garante può decidere di porre a carico di chi perde le spese del procedimento.

Il nuovo Regolamento GDPR ha disposto valutazioni di impatto autonome da parte del titolare del trattamento dei dati. Oggi l’intervento del Garante della Privacy avviene, quindi, principalmente ex post, successivamente alle valutazioni del titolare del trattamento.

L’art. 36 del GDPR prevede tuttavia la consultazione preventiva del Garante da parte del titolare del trattamento, qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati “indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio”. Il Garante, entro otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione (termine prorogabile di ulteriori sei settimane), fornisce un parere scritto al titolare del trattamento e, se previsto, al responsabile del trattamento. (Fonte:Privacy.Dati.it)